Si ricorda che in rifermimento all'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, che i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Si ricorda altresì che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’Art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.